Art. 2.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire il livello delle prestazioni il cui fabbisogno deve essere coperto ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, garantendo comunque la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          b) assicurare a tutte le regioni, oltre alla copertura del fabbisogno di cui alla lettera a), un finanziamento complessivo, come somma di tributi manovrabili assegnati, al netto delle addizionali, di compartecipazioni, del fondo perequativo, di eventuali trasferimenti transitori residui, pari a una percentuale elevata ma non integrale delle spese tendenziali complessive,

 

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compresi le prestazioni e i servizi non essenziali, al netto della parte non congrua;

          c) prevedere meccanismi di flessibilità fiscale, articolati su più tributi e territorialmente equilibrati, nonché specifici tributi propri attivabili a livello regionale o locale, tali da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le potenzialità disponibili, il livello di spesa complessivo di cui alla lettera b);

          d) prevedere che la differenza tra la percentuale di cui alla lettera b) e i tributi assegnati o attivabili sia coperta attraverso una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) commisurata al gettito riferibile al territorio di ciascuna regione; la quota della compartecipazione è fissata, per tutte le regioni, nella misura idonea ad assicurare la copertura integrale della percentuale di cui alla lettera b) per la regione con maggiore capacità fiscale rispetto alle spese complessive;

          e) prevedere, per i territori per cui non si verifica la copertura integrale di cui alla lettera d), che la differenza sia coperta da contributi perequativi, ai sensi dell'articolo 119, commi terzo e quarto, della Costituzione;

          f) istituire un fondo perequativo specifico alimentato da risorse derivanti dall'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le regioni la cui capacità fiscale è inferiore alla media, in correlazione a una maggiore flessibilità di tale prelievo e all'armonizzazione della sua base imponibile con quella erariale, prevedendo l'attivazione di meccanismi di flessibilità relativi ad altri tributi in caso di attingimento al fondo stesso;

          g) individuare modalità di partecipazione di regioni, province e comuni al contrasto dell'evasione fiscale, collegando i risultati conseguiti dagli enti ai meccanismi di perequazione e di determinazione delle compartecipazioni di equilibrio.

 

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      2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì determinate le modalità di partecipazione delle regioni alla definizione dell'entità e dei criteri di riparto del fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive, previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
      3. L'entità e i criteri di riparto di cui al comma 2 devono consentire di colmare le significative disparità strutturali esistenti e di valorizzare le potenzialità dei territori più svantaggiati.